ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

UNITRE

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’

ENTE TERZO SETTORE – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

 

STATUTO DELLA SEDE DI SERMONETA

 

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18 Ottobre 2019

Approvato dalla Assemblea straordinaria del  08 Novembre 2019

 

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

  • E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117 del 3.07.2017, (Di seguito “Codice Terzo Settore) e successive modifiche, la Sede locale UNITRE di SERMONETA, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – UNITRE – Università delle Tre Età – (ETS) – APS
  • L’Associazione locale, assume la denominazione di “Università della Terza Età – Sede di Sermoneta – siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, (ETS) – APS, con sede in Sermoneta Via Dell’Irto  – Sermoneta.
  • L’Associazione ha durata illimitata e può variare la propria sede attraverso delibera dell’Organo di Amministrazione.

Art. 2 – Riconoscimento

  • La Sede locale, avendo ottenuto già in data 18 gennaio 2016 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso, mantenendo la piena autonomia Culturale, Amministrativa, Organizzativa, gestionale, fiscale ed economico finanziaria, può inoltre avere personalità giuridica ai sensi della cts.

Art. 3 – Attività – Finalità

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati quali:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L’Associazione attraverso le attività del comma 1 si prefigge le seguenti Finalità così come

previsto dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

educare;

  • formare;
  • informare;
  • fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
  • promuovere la ricerca;
  • aprirsi al sociale e al territorio;
  • operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”;
  • contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
  • promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Adesioni

  • Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge
  • Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
  • Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
  • Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
  • L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

  • La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
  • L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  • Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

8.) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 – Associati – diritti e doveri – Perdita Qualifica di Associato

1.) Sono Associati:

  1. Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l’atto costitutivo della Sede;
  2. Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede locale;
  3. Associati Docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
  4. Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all’Associazione per condividerne le attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
  • Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.
  1. a) Hanno diritto all’elettorato attivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.
  2. b) Hanno diritto all’elettorato passivo decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.

3.) Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

4.) Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
  • La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o espulsione per indegnità deliberata consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea generale.
  • L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  • L’associato può sempre recedere dall’associazione.
  • Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale prende atto del documento. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

1.) Sono Organi della Sede locale:

  1. L’Assemblea generale degli Associati;
  2. L’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
  3. Il Presidente;
  4. L’organo di controllo (Qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore.)
  5. Comitato tecnico scientifico;

Il comitato tecnico scientifico è espressione facoltativa dell’assemblea dei Soci o può essere costituito su incarico del presidente.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

  • I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  • L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  • Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
  • La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione.
  • Sono in ogni caso vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario, le spese sostenute dai volontari possono comunque essere rimborsate nei limiti di quanto previsto al co. 3 e 4 dell’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
  • I volontari possono anche essere associati.
  • La docenza può essere considerata attività di volontariato.
  • I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea

  • L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
  • L’Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.
  • Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
  • L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
  • Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
  • L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
  • L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo.
  • Sono ammesse deleghe ai sensi dell’art. 24 c. 3 del Dlgs. 117/17, come stabilito in Regolamento.
  • Delibera a maggioranza relativa dei votanti.
  • L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il rendiconto gestionale predisposto dal Consiglio Direttivo; di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea ha inoltre le seguenti competenze:

  1. accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
  2. nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
  3. approva il rendiconto gestionale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  4. approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
  5. delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
  6. delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
  • L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei due terzi dei   suoi componenti e delibera a maggioranza qualificata pari al 50%+1 dei votanti.
  • Sono ammesse le deleghe come previsto per l’Assemblea ordinaria.
  • L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
  1. modifiche statutarie
  2. scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.

Art. 9 – l’Organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo

1.) Il Consiglio Direttivo è composto da:

  1. Il Presidente;
  2. Il/i Vice Presidente/i;
  3. Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
  4. Il Segretario;
  5. Il Tesoriere;
  6. I Consiglieri in numero da due a 6.

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

  • Al Consiglio Direttivo compete tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  1. eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  2. proporre all’Assemblea la quota sociale annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale
  3. curare la formazione del rendiconto gestionale e del Bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
  4. deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
  5. formulare il programma delle attività didattiche, culturali e sociali;
  6. deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati
  7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati
  9. elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all’Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
  10. adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
  11. disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea;
  • Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
  • Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  • Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente

convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il presidente ha inoltre il compito di:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
  2. proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
  3. prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  4. attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

1.) Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

  • Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi anche della collaborazione volontaria dei Docenti.

2.) I Docenti volontari sono iscritti nel registro dei Volontari

Art. 13 – Il Segretario

  • Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.

2.) Cura la tenuta dei registri di cui all’art. 19

3.) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria

Art. 14 – Il Tesoriere

  • Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.
  • Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea.
  • Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
  • L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente, il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti necessari al buon andamento delle attività.

Art. 15 – Organo di Controllo

  • L’organo di controllo viene eletto dall’Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.

  • I componenti l’Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

  • L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto Luglio e si chiude il 30 luglio Giugno dell’anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
  • E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  • L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 17– Patrimonio

1.) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dalle quote sociali;
  2. da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
  3. dall’attività di raccolta fondi;
  4. da rimborsi per convenzioni;
  5. dai beni mobili ed immobili acquisiti;
  6. da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’Associazione.

2.) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

  • Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
  1. a) Libro degli Associati
  2. b) registro dei volontari
  3. c) libro verbali Assemblea degli Associati
  4. d) libri verbali Consiglio Direttivo
  5. e) relazioni Organo di Controllo; a cura dell’organo stesso.
  • Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
  • I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
  • Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 20 – Scioglimento della Sede Locale

  • Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
  • Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
  • In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Adesioni ad altri Enti

L’associazione può aderire ad enti federazione o organizzazioni a carattere nazionale o regionale nel rispetto delle finalità statutarie, mantenendo la propria autonomia e identità. Potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per offrire agli associati facilitazioni e opportunità di elevazione dei livelli di qualità della vita.

Art. 22 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale.